Corte costituzionale
Ordinanza n. 371/2004
Corte cost., ord. 29 novembre 2004, n. 371
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 371/2004
- Data di deposito
- 29 novembre 2004
- Data di decisione
- 17 novembre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:371
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 468 del 24 novembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 28883
Sono manifestamente inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dell’art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1991, n. 374, concernente, per i reati di competenza del giudice di pace, l’esclusione della procedibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”. Per costante giurisprudenza costituzionale, al giudice ‘a quo’ non è precluso di sollevare una seconda volta la medesima questione nel corso dello stesso grado di giudizio, allorché la Corte abbia emesso una pronuncia puramente processuale, tuttavia è necessario che il giudice ‘a quo’ abbia eliminato il vizio che in precedenza impediva l’esame, nel merito, della questione. Il giudice rimettente, riproponendo solo due delle quattro questioni precedentemente sollevate, ha eliminato, nella presente fase, uno dei motivi di inammissibilità rilevato nella precedente pronuncia inerente al carattere complessivamente contraddittorio del quesito, ma omette, nell’ordinanza di rimessione, di prendere in esame l’altro motivo di inammissibilità relativo alla irrilevanza, per inapplicabilità dell’istituto in discorso al caso concreto, derivante dall’opposizione per ‘facta concludentia’ della persona offesa. - V. precedente decisione di inammissibilità n. 34/2003. - Sentenze citate n. 63/2003; n. 12/1998; n. 87/2000 e n. 433/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) e dell'art. 17, comma 1, lettera f), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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