Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2004
Corte cost., ord. 23 gennaio 2004, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2004
- Data di deposito
- 23 gennaio 2004
- Data di decisione
- 13 gennaio 2004
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:32
Parametri
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 28359
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede, per la vigilanza venatoria, l'utilizzo di risorse finanziarie già impegnate nell'esercizio precedente, con ciò infrangendo il principio di annualità del bilancio in violazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Massima n. 28360
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 9 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che consente la variazione della destinazione d'uso degli immobili ovunque realizzati, con conseguente pregiudizio per l'ambiente, nonché la sanatoria di costruzioni edificate in difformità dalla vigente normativa urbanistica. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate.
Massima n. 28361
Cessazione della materia del contendere in ordine .alla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, dell’art. 13 della legge della Regione Siciliana approvata il 30 luglio 2003 che prevede che al personale dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione e della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane non si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti di tutti gli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale con ciò determinando una indebita disparità di trattamento con riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione e senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria della spesa prevista. Infatti, dopo la proposizione del ricorso, è stata promulgata la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13 con omissione delle parti censurate, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità di conferire efficacia alle disposizioni impugnate. - Sulla perdurante applicabilità dello speciale sistema di impugnativa delle leggi siciliane , v. rinvio a sentenza n. 314/2003. - Sulla giurisprudenza conforme in ordine alla cessazione della materia del contendere, v., richiamate, sentenza n. 351/2003 e ordinanza n. 339/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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