Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/2004
Corte cost., ord. 4 novembre 2004, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/2004
- Data di deposito
- 4 novembre 2004
- Data di decisione
- 28 ottobre 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:318
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28811
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 8 della legge n. 431 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non consente ai locatori di immobili ad uso commerciale di beneficiare del credito di imposta di ammontare pari all’importo dei canoni venuti a scadenza e non percepiti, riconosciuto ai locatori di immobili ad uso abitativo. Ed infatti, se da un lato difetta totalmente la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo', essendo i tributi oggetto di controversia in tale giudizio relativi ad anni (1995 e 1996) anteriori alla modifica legislativa dalla quale, secondo il rimettente, sarebbe scaturita la censurata disparità di trattamento, dall'altro lato nell’ordinanza di rimessione non è presente alcuna motivazione in ordine alla lamentata violazione dell’art. 53 Cost. da parte della norma nella formulazione, anteriore alla sua modifica, in vigore all’epoca dei fatti di causa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Cagliari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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