Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/2004

Corte cost., ord. 29 settembre 2004, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
302/2004
Data di deposito
29 settembre 2004
Data di decisione
27 settembre 2004
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:302

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28783

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, “senza giustificato motivo”, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo. L’ordinanza di rimessione, infatti è carente di una adeguata illustrazione della fattispecie concreta oggetto del giudizio ‘a quo’, ai fini della verifica del requisito della rilevanza, solo apoditticamente affermata.

Massima n. 28784

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui punisce con l’arresto da sei mesi ad un anno lo straniero che, “senza giustificato motivo”, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo. La Corte ha già chiarito che la formula “senza giustificato motivo”, contenuta nella disposizione impugnata, non comporta una violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacché la finalità dell’incriminazione ed il quadro normativo su cui essa si innesta consentono al giudice di stabilire il significato della formula considerata non già valutando il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi e con la disciplina in cui questo si inserisce. In simile prospettiva, la clausola in questione ha riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, idonee ad incidere sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione. Neanche può ravvisarsi un ‘vulnus’ all’art. 3 della Costituzione connessa alla sproporzione della pena rispetto al fatto tipico, poiché la configurazione delle ipotesi criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse rientra nella discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono suscettibili di sindacato di costituzionalità solo nel caso di manifesta irrazionalità. - V. sentenze citate nn. 5 e 80/2004, 117/2003, 144/2001, 58/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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