Corte costituzionale
Ordinanza n. 297/2004
Corte cost., ord. 28 luglio 2004, n. 297
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 297/2004
- Data di deposito
- 28 luglio 2004
- Data di decisione
- 13 luglio 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:297
Norme oggetto del giudizio
- art. 38, comma 4, secondo periodo come sostituito, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 1, ulteriormente modificato, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 1, decreto-legge n. 330 del 31 maggio 1994
- legge n. 473 del 27 luglio 1994
Parametri
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 100, comma 1, Costituzione
- art. 17, legge n. 400 del 23 agosto 1988
Massime
Massima n. 28774
Non incide sull’ammissibilità del giudizio di costituzionalità l’asserito vizio dell’ordinanza di rimessione, consistente nell’aver estromesso una parte dal processo con l’ordinanza stessa e non con sentenza. Non è, pertanto, fondata la relativa eccezione di inammissibilità.
Massima n. 28775
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma della Costituzione ed in relazione all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell’art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma ulteriormente modificato dall’art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473. E’ inconferente il richiamo agli artt. 70 e 76 della Costituzione, poiché l’ordinanza di rimessione tende a censurare il merito della scelta operata dal legislatore e non la violazione di uno specifico criterio direttivo; tuttavia, anche a voler ritenere che con il richiamo a tali norme, nella sostanza, si sia dedotta la violazione del principio della riserva di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui tale riserva va intesa in senso relativo, imponendo al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente i criteri direttivi di base e le linee generali di disciplina della discrezionalità legislativa, con la conseguenza che, nella specie, risulta rispettata la riserva di legge relativa. Inoltre, nessuna norma costituzionale o di legge stabilisce che in materia tributaria i regolamenti debbano essere adottati con regolamento governativo, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, per cui non sussiste l’asserito contrasto con il principio di razionalità costituzionale. - V. sentenze citate nn. 283/1987, 7/2001, 168/2001, 215/1998 e 111/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, secondo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), comma ulteriormente modificato dall'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 3 e 100, primo comma, della Costituzione e in relazione all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze