Corte costituzionale
Ordinanza n. 194/2004
Corte cost., ord. 24 giugno 2004, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 194/2004
- Data di deposito
- 24 giugno 2004
- Data di decisione
- 21 giugno 2004
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:194
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28548
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non possa essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente. Le ordinanze di rimessione, infatti, oltre ad errare nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto, da un lato non indicano neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motivano le ragioni del ritenuto contrasto con le norme denunciate, e, dall'altro lato, non danno sufficiente conto della fattispecie non consentendo quindi un'adeguata valutazione della rilevanza. – Sull'errata individuazione della norma impugnata v. le citate ordinanze n. 217/2003 e n. 230/2000. – Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 231, n. 141/2003, n. 495 e n. 385/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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