Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/2004

Corte cost., ord. 22 giugno 2004, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
183/2004
Data di deposito
22 giugno 2004
Data di decisione
10 giugno 2004
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2004:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 2, come sostituito, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 2, comma 1, legge n. 50 del 8 marzo 1999
  • allegato 1 numero 96, legge n. 59 del 15 marzo 1997
  • art. 14, comma 3, decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998

Parametri

Massime

Massima n. 28533

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate; compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante. – Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.

Massima n. 28534

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 20, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dell'allegato 1, numero 96), della medesima legge n. 59 del 1997, in riferimento all'art. 117 della Costituzione; nonché b) dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e 118, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alla riproposizione delle suesposte questioni di legittimità, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2003, n. 229, il cui art. 1, comma 1, ha disposto una radicale modificazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997, cioè a dire la prima delle due norme impugnate, compete quindi al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante. – Precedenti provvedimenti di restituzione atti in relazione alla medesima questione sono stati disposti con le richiamate ordinanze n. 77/2001 e n. 144/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 10 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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