Corte costituzionale
Ordinanza n. 104/2004
Corte cost., ord. 1° aprile 2004, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 104/2004
- Data di deposito
- 1° aprile 2004
- Data di decisione
- 22 marzo 2004
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2004:104
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 1, lettera c), legge della Regione Piemonte n. 46 del 28 marzo 1995
Parametri
Massime
Massima n. 28415
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede fra i requisiti per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica la non titolarità di diritti reali su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale “sia superiore a 3, 5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l’immobile o la quota prevalente degli immobili”. Non irragionevolmente, infatti, la Regione – in una materia di propria competenza – attribuisce rilevanza, ai fini della esclusione dall’assegnazione degli alloggi, alla titolarità di un diritto reale su uno o più immobili che abbiano una determinata rendita catastale, indipendentemente dalla valutazione della idoneità abitativa degli stessi in relazione alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, in quanto la titolarità di tali diritti costituisce indice oggettivo di ricchezza – espresso in termini di rendita catastale – rappresentativo della disponibilità di un reddito utilizzabile per il soddisfacimento di dette esigenze. – Sulla rilevanza della titolarità di diritti reali quale indice oggettivo di ricchezza espresso in termini di rendita catastale, v. la richiamata ordinanza n. 368/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46 (Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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