Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2003

Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/2003
Data di deposito
28 marzo 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Franco Bile
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:95

Norme oggetto del giudizio

  • nota min. Tesoro - Rag.Gen.Stato del 1° agosto 2000
  • parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2000
  • art. 12, legge n. 730 del 28 ottobre 1986
  • legge della Regione Campania n. 12 del 21 aprile 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27666

E' da escludere l'applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (nella specie, viene perciò respinta l'eccezione di inammissibilità del conflitto tra Stato e Regione Campania proposta in ragione della dedotta tardività del ricorso per acquiescenza della ricorrente Regione a precedenti atti recanti interpretazione analoga a quella denunciata come lesiva delle attribuzioni regionali). - Giurisprudenza costante: vengono citate le sentenze n. 389/1995, n. 58/1993 e n. 278/1991.

Massima n. 27667

E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in relazione alla nota ministeriale - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - emessa in data 1° agosto 2000 nonché a tutti i comportamenti anche omissivi dello stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al parere del Consiglio di Stato cui il Ministero si è conformato, sull'assunto che un'errata interpretazione della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 avrebbe determinato la cessazione del finanziamento statale relativo al trattamento economico del personale già assunto a contratto per le esigenze connesse ai terremoti in Campania e Basilicata (1980-1981) e immesso in un ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge statale 28 ottobre 1986, n. 730, violando così le competenze costituzionalmente garantite alla Regione Campania. Infatti l'operazione ermeneutica che viene contestata è di per sé inidonea ad incidere direttamente o indirettamente sull'assetto delle rispettive attribuzioni degli enti in conflitto, mentre il ricorso della Regione Campania non assume il necessario tono costituzionale che caratterizza il "regolamento di competenza", disciplinato dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si risolve in una 'vindicatio rei', di contenuto esclusivamente patrimoniale, tutelabile mediante il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali. Né dalla prospettazione del ricorso, emerge in alcun modo che la disponibilità dei rimborsi vantati dalla Regione (peraltro neppure quantificati in termini monetari) costituisce presupposto imprescindibile per l'espletamento di determinate competenze, funzioni, o potestà pubbliche spettanti alla medesima Regione. - In relazione all'attività interpretativa, richiamo alle sentenze n. 111/1976 e n. 309/1993. - In relazione alle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni, sentenza citata n. 213/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze