Corte costituzionale
Sentenza n. 95/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 95/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:95
Norme oggetto del giudizio
- nota min. Tesoro - Rag.Gen.Stato del 1° agosto 2000
- parere del Consiglio di Stato del 9 maggio 2000
- art. 12, legge n. 730 del 28 ottobre 1986
- legge della Regione Campania n. 12 del 21 aprile 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27666
E' da escludere l'applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza ai giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, trattandosi di istituto incompatibile con l'indisponibilità delle competenze di cui si controverte nei medesimi giudizi (nella specie, viene perciò respinta l'eccezione di inammissibilità del conflitto tra Stato e Regione Campania proposta in ragione della dedotta tardività del ricorso per acquiescenza della ricorrente Regione a precedenti atti recanti interpretazione analoga a quella denunciata come lesiva delle attribuzioni regionali). - Giurisprudenza costante: vengono citate le sentenze n. 389/1995, n. 58/1993 e n. 278/1991.
Massima n. 27667
E' inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato in relazione alla nota ministeriale - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - emessa in data 1° agosto 2000 nonché a tutti i comportamenti anche omissivi dello stesso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al parere del Consiglio di Stato cui il Ministero si è conformato, sull'assunto che un'errata interpretazione della legge regionale 21 aprile 1997, n. 12 avrebbe determinato la cessazione del finanziamento statale relativo al trattamento economico del personale già assunto a contratto per le esigenze connesse ai terremoti in Campania e Basilicata (1980-1981) e immesso in un ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge statale 28 ottobre 1986, n. 730, violando così le competenze costituzionalmente garantite alla Regione Campania. Infatti l'operazione ermeneutica che viene contestata è di per sé inidonea ad incidere direttamente o indirettamente sull'assetto delle rispettive attribuzioni degli enti in conflitto, mentre il ricorso della Regione Campania non assume il necessario tono costituzionale che caratterizza il "regolamento di competenza", disciplinato dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si risolve in una 'vindicatio rei', di contenuto esclusivamente patrimoniale, tutelabile mediante il ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali. Né dalla prospettazione del ricorso, emerge in alcun modo che la disponibilità dei rimborsi vantati dalla Regione (peraltro neppure quantificati in termini monetari) costituisce presupposto imprescindibile per l'espletamento di determinate competenze, funzioni, o potestà pubbliche spettanti alla medesima Regione. - In relazione all'attività interpretativa, richiamo alle sentenze n. 111/1976 e n. 309/1993. - In relazione alle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni, sentenza citata n. 213/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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