Corte costituzionale
Sentenza n. 94/2003
Corte cost., sent. 28 marzo 2003, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:94
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 2, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 3, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 4, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 6, comma 1, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 7, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
- art. 9, legge della Regione Lazio n. 31 del 6 dicembre 2001
Parametri
- art. 117, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lettera g), Costituzione
- art. 81, Costituzione
- decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000
Massime
Massima n. 27653
Non ha fondamento l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso governativo nei confronti della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, sull'assunto che - all'infuori delle regole relative alla competenza delle regioni - non sarebbero deducibili, quali parametri del giudizio, altre disposizioni costituzionali o norme interposte: i rilievi di costituzionalità sollevati nella specie sono, infatti, tutti relativi o riconducibili all'art. 117 della Costituzione.
Massima n. 27654
Considerata la genericità della censura, non può ammettersi la questione di costituzionalità riferita - nel ricorso governativo - all'intero testo della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001. - In tal senso, richiamo alla sentenza n. 85/1990.
Massima n. 27655
La legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non eccede la competenza regionale e non invade la riserva esclusiva dello Stato in tema di beni culturali. Essa, infatti - lungi dal determinare una nuova categoria di beni culturali -, prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli "esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri"; esercizi perciò denominati "locali storici" ai quali resta applicabile la speciale disciplina in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all'aumento dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999. Né la mancanza di principî fondamentali della materia dettati da una legge statale - ai sensi dell'art. 117 Cost. - preclude alla Regione l'esercizio delle proprie potestà legislative di tipo concorrente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma,7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), terzo comma, e 118 Cost. - V. richiamo alla sentenza n. 282/2002.
Massima n. 27656
Alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 - che subordina la concessione dei finanziamenti regionali e, quindi, dei vincoli di destinazione d'uso sui "locali storici", al previo assenso dei proprietari, se diversi dai beneficiari - non ha fondamento il rilievo di costituzionalità sollevato nei confronti della stessa legge regionale, di aver modificato la disciplina in tema di proprietà privata o pubblica, incidendo sulla esclusiva competenza statale in tema di «ordinamento civile» e di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato». Non è pertanto fondata la questione di costituzionalità rivolta agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l) e g) Cost.
Massima n. 27657
Contrariamente all'assunto governativo su una presunta violazione della normativa costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica e della norma interposta (d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76), la legge regionale del Lazio n. 31 del 2001 non modifica il bilancio regionale ma dà copertura finanziaria alla legge stessa mediante riduzione dei "capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi", di cui all'elenco 4 del bilancio della Regione Lazio per il 2001: e ciò in ossequio a quanto in generale previsto dall'art. 14, commi primo e quinto, del predetto d.lgs. n. 76 del 2000, che prevede la possibilità di iscrivere nel bilancio regionale "fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" e consente che, per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, possa farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali, "purché tali provvedimenti siano stati approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge della Regione Lazio, 6 dicembre 2001 n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) con il ricorso in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001 n. 31 sollevata, in riferimento agli articoli 81, 117, secondo comma, lettere g) l) e s), e comma 3, 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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