Corte costituzionale
Sentenza n. 380/2003
Corte cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 380
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 380/2003
- Data di deposito
- 30 dicembre 2003
- Data di decisione
- 18 dicembre 2003
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:380
Norme oggetto del giudizio
- nota del ministro della giustizia del 25 ottobre 2002
Parametri
- art. 105, Costituzione
- art. 106, Costituzione
- art. 107, Costituzione
- art. 110, Costituzione
- art. 11, legge n. 195 del 24 marzo 1958
- art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958
Massime
Massima n. 28125
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che oppone il Consiglio superiore della magistratura al Ministro della giustizia, in relazione al rifiuto di quest'ultimo di dar corso al conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, deliberato dal Consiglio superiore, sussistono i requisiti di ordine oggettivo e soggettivo richiesti ai fini dell'elevamento del conflitto, dal momento che: a) sono in questione competenze che si riferiscono ad attribuzioni determinate da norme costituzionali (artt. 105 e 110); b) il ricorrente Consiglio superiore della magistratura è l'organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost., con competenza ad esercitarle in via definitiva e in posizione di indipendenza da altri poteri; c) il Ministro è egualmente titolare delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., il cui esercizio viene ritenuto causa di menomazione delle competenze attribuite al Consiglio superiore della magistratura dall'art. 105 della Costituzione. - Richiamo alle sentenze n. 379/1992, n. 419, n. 435 e n. 480/1995.
Massima n. 28126
Non spetta al Ministro della giustizia non dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura; conseguentemente deve essere annullata la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota del 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo. Infatti, in conseguenza di tale rifiuto, nonostante sia stata svolta, da parte del Consiglio superiore, una adeguata attività di concertazione, ispirata al principio di leale collaborazione, con approfondimenti e verifiche, completa attività istruttoria e valutazioni motivate in ordine alle ragioni addotte dal Ministro – cui non spettano nella procedura in questione particolari poteri di rinvio o di riesame ricadendo sullo stesso il dovere di adottare l'atto di propria competenza –, non si è potuto convenire sulla proposta tra Consiglio superiore e Ministro essendo trascorso un periodo di tempo di gran lunga superiore ad ogni ragionevole aspettativa tenuto conto della durata della vacanza del posto direttivo da coprire. – Sulla partecipazione e sui poteri del Ministro della giustizia nella procedura di conferimento degli uffici direttivi, e sul metodo basato sulla leale collaborazione, v. richiamo specifico alle sentenze n. 379/1992; n. 142/1973; n. 168/1968.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta al Ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi sulla base di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, e conseguentemente annulla la determinazione del Ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 ottobre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del Presidente della Repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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