Corte costituzionale
Sentenza n. 362/2003
Corte cost., sent. 19 dicembre 2003, n. 362
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 362/2003
- Data di deposito
- 19 dicembre 2003
- Data di decisione
- 10 dicembre 2003
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:362
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 27, comma 16, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
- art. 27, comma 17, legge n. 448 del 28 dicembre 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28076
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale nei confronti dell’art. 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha esteso alle aree demaniali statali, site in tutto il territorio nazionale, non destinate all’esercizio della funzione pubblica, il regime previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177. La norma impugnata, infatti, è stata abrogata dall’art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, che ha disposto, altresì, l’inefficacia di tutti gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione della norma abrogata.
Massima n. 28077
Cessazione della materia del contendere in ordine alla questione proposta in via principale, dalla Regione Basilicata, nei confronti del comma 16 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha modificato l’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, disciplinante la determinazione del prezzo di cessione delle aree demaniali considerate dall’art. 1 della stessa legge, localizzate solo in alcune Province. L’art. 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aveva, infatti, esteso la disciplina della cessione di tali aree all’intero territorio nazionale. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione dell’art. 71 ad opera dell’art. 16-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, con espressa previsione di inefficacia degli atti e provvedimenti eventualmente adottati in base alla norma abrogata, l’ambito spaziale di applicabilità della legge n. 177 del 1992 è tornato ad essere quello limitato a territori diversi dalla Regione Basilicata.
Massima n. 28078
La norma di cui al comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare parzialmente, con la riduzione delle percentuali in aumento, il comma 2 dell’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, concernente la misura delle sanzioni pecuniarie determinate dalle Regioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione, esprime pur sempre – anche nel nuovo testo - nell’ambito di materia costituito dall’edilizia, rientrante nel concetto di “governo del territorio”, principi fondamentali e, come tali, riservati alla potestà legislativa dello Stato, poiché la modificazione, meramente quantitativa delle sanzioni, non tocca la struttura della norma stessa. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 5, 114 e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto, nelle materie di legislazione concorrente, la normativa statale, come nella specie, si limita a determinare i principi fondamentali, spettando alle Regioni la regolamentazione di dettaglio. - V. sentenza citata n. 303/2003.
Massima n. 28079
Risolvendosi in censura affatto generica o, addirittura, apodittica, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale, del comma 17 dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con ricorso della Regione Basilicata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunzie ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale - Legge finanziaria 2002);
riuniti i giudizi, relativamente alle questioni di cui agli artt. 71 e 27, commi 16 e 17, della legge n. 448 del 2001;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 della legge n. 448 del 2001, proposta dalla Regione Marche con il ricorso n. 10 del 2002, dalla Regione Toscana con il ricorso n. 12 del 2002, dalla Regione Campania con il ricorso n. 22 del 2002, e dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 23 del 2002;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 16, della legge n. 448 del 2001, proposta dalla Regione Basilicata con il ricorso n. 20 del 2002;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 17, della legge n. 448 del 2001, proposta in riferimento agli art. 5, 114 e 117, comma 3, della Costituzione dalla Regione Basilicata con il ricorso n. 20 del 2002;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 17, della legge n. 448 del 2001, proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione dalla Regione Basilicata con il ricorso n. 20 del 2002.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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