Corte costituzionale
Sentenza n. 315/2003
Corte cost., sent. 28 ottobre 2003, n. 315
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 315/2003
- Data di deposito
- 28 ottobre 2003
- Data di decisione
- 15 ottobre 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:315
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
- art. 7, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
- art. 4, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
- art. 5, comma 2, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
- art. 5, comma 3, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
- art. 8, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 28023
Sono inammissibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, gli interventi dispiegati nel giudizio costituzionale in via principale da parte di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.
Massima n. 28024
Inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri proposto contro gli articoli 2 e 7 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27. La delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri, recependo integralmente la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocabilmente riferite ai soli articoli 4, 5, commi 2 e 3, e 8 di detta legge regionale, è, infatti, inidonea a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli articoli 2 e 7 della medesima legge.
Massima n. 28025
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto prevedono dettagliatamente i compiti di un tecnico, di cui all'art. 2 della stessa legge, per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato, pubblico e privato, ubicato nel territorio regionale, disponendo sanzioni per la violazione dei relativi obblighi. L'attribuzione, infatti, all'art. 4, di compiti così ampi ed eterogenei è tale da richiedere la nomina non già di un "tecnico incaricato" ma di una pluralità di professionisti, rendendosi la disciplina, nel raccordo dell'art. 2 con l'art. 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole, anche a prescindere dall'entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati, nonché lesiva del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Una parte considerevole delle informazioni richieste sono, infatti, già in possesso delle amministrazioni comunali ed altre, talora di difficile acquisizione, non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore. Risultano, d'altra parte, manifeste sia la genericità e l'indeterminatezza degli attribuiti compiti di controllo e di mera sorveglianza sia l'estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all'aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità. Conseguentemente irragionevoli si rendono le sanzioni previste all'art. 5, commi 2 e 3.
Massima n. 28026
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare un regolamento attuativo della stessa legge, istitutiva del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati, nel quale, fra l'altro, prevedere le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati. A seguito dell'accoglimento della censura relativa all'art. 4 della stessa legge, non può, infatti, non pervenirsi a siffatta conclusione, relativamente ad una disposizione che oltretutto prevede, con dubbia ragionevolezza intrinseca, che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare le tariffe da applicare agli stessi proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della medesima legge regionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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