Corte costituzionale

Sentenza n. 315/2003

Corte cost., sent. 28 ottobre 2003, n. 315

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
315/2003
Data di deposito
28 ottobre 2003
Data di decisione
15 ottobre 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:315

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
  • art. 7, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
  • art. 4, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
  • art. 5, comma 2, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
  • art. 5, comma 3, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002
  • art. 8, legge della Regione Campania n. 27 del 22 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 28023

Sono inammissibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, gli interventi dispiegati nel giudizio costituzionale in via principale da parte di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.

Massima n. 28024

Inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri proposto contro gli articoli 2 e 7 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27. La delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri, recependo integralmente la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocabilmente riferite ai soli articoli 4, 5, commi 2 e 3, e 8 di detta legge regionale, è, infatti, inidonea a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli articoli 2 e 7 della medesima legge.

Massima n. 28025

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto prevedono dettagliatamente i compiti di un tecnico, di cui all'art. 2 della stessa legge, per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato, pubblico e privato, ubicato nel territorio regionale, disponendo sanzioni per la violazione dei relativi obblighi. L'attribuzione, infatti, all'art. 4, di compiti così ampi ed eterogenei è tale da richiedere la nomina non già di un "tecnico incaricato" ma di una pluralità di professionisti, rendendosi la disciplina, nel raccordo dell'art. 2 con l'art. 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole, anche a prescindere dall'entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati, nonché lesiva del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Una parte considerevole delle informazioni richieste sono, infatti, già in possesso delle amministrazioni comunali ed altre, talora di difficile acquisizione, non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore. Risultano, d'altra parte, manifeste sia la genericità e l'indeterminatezza degli attribuiti compiti di controllo e di mera sorveglianza sia l'estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all'aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità. Conseguentemente irragionevoli si rendono le sanzioni previste all'art. 5, commi 2 e 3.

Massima n. 28026

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare un regolamento attuativo della stessa legge, istitutiva del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati, nel quale, fra l'altro, prevedere le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati. A seguito dell'accoglimento della censura relativa all'art. 4 della stessa legge, non può, infatti, non pervenirsi a siffatta conclusione, relativamente ad una disposizione che oltretutto prevede, con dubbia ragionevolezza intrinseca, che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare le tariffe da applicare agli stessi proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, commi 2 e 3, e 8 della legge Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27 (Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità);

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 7 della medesima legge regionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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