Corte costituzionale
Sentenza n. 291/2003
Corte cost., sent. 4 agosto 2003, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/2003
- Data di deposito
- 4 agosto 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, comma 6, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
Parametri
Massime
Massima n. 27925
La norma di cui all'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – denunciata nella parte in cui prevede che la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL – supera il vaglio di ragionevolezza (art. 3, primo comma, della Costituzione): il legislatore si è, infatti, limitato ad assegnare, in modo espresso ed inequivoco, alla disposizione interpretata un significato già contenuto e riconoscibile nel novero delle esegesi plausibili, con esclusione di ogni lesione degli altri evocati parametri e dell'affidamento che nella stabilità dell'ordinamento possa essere nutrito dal cittadino in generale (art. 3 della Costituzione) e dall'imprenditore-datore di lavoro in particolare (art. 41 della Costituzione), trattandosi, nella specie, di questione decisamente controversa. Né la ragionevolezza della norma censurata può ritenersi esclusa dal rischio di ingiustificata duplicazione del premio dovuto all'INAIL, che va calcolato una sola volta, e quindi senza alcuna duplicazione, secondo il regime ordinario. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione. - In tema di ammissibilità di cd. leggi di interpretazione autentica, citate le sentenze n. 421/1995; n. 376/1995; n. 15/1995; n. 397/1994. - In tema di limiti alla portata retroattiva delle leggi interpretative alla luce del principio di ragionevolezza, citate le sentenze n. 229/1999; n. 525/2000. - In tema di scrutinio dell'art. 68, comma 5, della legge n. 388 del 2000, ed a proposito di un intervento legislativo reputato ragionevole e non lesivo di valori e interessi costituzionalmente protetti, ricordata la sentenza n. 374/2002. - In materia di affidamento, violato da disposizioni retroattive "che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori", menzionata la sentenza n. 446/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 41, 101, 102 e 104 della Costituzione - dal Tribunale di Alessandria e dal Tribunale di Taranto, e - in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione - dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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