Corte costituzionale
Sentenza n. 276/2003
Corte cost., sent. 24 luglio 2003, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:276
Norme oggetto del giudizio
- sentenza della Corte di Cassazione - sez. III pen n. 204 del 23 gennaio 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27909
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204 ed in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione. Perché, infatti, sia ammissibile un conflitto quando a base della 'vindicatio' sia posto un atto giurisdizionale, è necessario che da parte del potere o dell’ente – che da quell’atto pretende di aver subìto una lesione nella propria sfera di attribuzioni costituzionali – “sia contestata radicalmente la riconducibilità dell’atto che determina il conflitto alla funzione giurisdizionale…ovvero sia messa in questione l’esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del soggetto ricorrente”. Nella specie, invece, la Regione non contesta tanto una vera e propria “disapplicazione” di una norma regionale, quanto piuttosto una sua “interpretazione palesemente erronea” da parte della Corte di cassazione, la quale avrebbe fornito un’interpretazione alquanto restrittiva" della norma medesima "fino a sostanzialmente disapplicarla". Con ciò si versa in un contrasto avente ad oggetto esclusivamente la portata da annettere ad una proposizione ermeneutica, alla quale la Corte di cassazione è pervenuta attraverso un argomentare tipicamente interpretativo, mediante il riferimento a "ragioni di ordine testuale, razionale e sistematico" ed a principi fondamentali enunciati espressamente proprio nella disposizione asseritamente disapplicata; e ciò essa ha fatto, per di più, nella sua qualità di organo che – a norma dell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario – è chiamato ad assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". - Sul rischio della trasformazione del giudizio costituzionale in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale e sul conflitto di attribuzione originato da un atto giurisdizionale, citata la sentenza n. 27/1999. - In tema di sindacato sulla "disapplicazione" di norme regionali, menzionata la sentenza n. 285/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze