Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2003

Corte cost., sent. 22 luglio 2003, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:263

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza della Corte d'assise di Reggio Calabria del 16 novembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 28097

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del ricorso, non può escludersi, in linea di principio, la sussistenza dell'interesse fatto valere dalla ricorrente ancorché sia trascorso un lungo periodo (circa due anni) dall'emissione dell'atto impugnato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso era stato proposto dalla Camera dei deputati con atto depositato il 14 novembnre 2000, contro la Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza da questa emessa il 16 novembre 1998 nell'ambito del processo nei confronti di un componente dell'assemblea parlamentare).

Massima n. 28098

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – nella specie, tra Camera dei deputati e autorità giudiziaria – allorché venga allegata dalla ricorrente Assemblea parlamentare l'ostacolo frapposto alla partecipazione di un proprio componente ai lavori parlamentari e al libero esplicarsi del mandato parlamentare, non ha pregio l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'eventuale lesione delle attribuzioni della Camera dei deputati può sussistere anche indipendentemente dalla effettiva partecipazione del deputato ai lavori dell'assemblea; né verrebbe meno la lesione delle attribuzioni della Camera, che si fosse verificata, per il solo fatto che, successivamente, il parlamentare non venga rieletto.

Massima n. 28099

Nel conflitto di attribuzione che opponga un ramo del Parlamento all'autorità giudiziaria non è condivisibile la tesi secondo cui non vi sarebbe materia di un conflitto quando si controverte sul modo concreto in cui l'autorità giudiziaria ha conformato «il concreto atteggiarsi del diritto di difesa nei procedimenti che si svolgono» innanzi ad essa, poiché, se da un lato il singolo parlamentare può far valere nel processo le eventuali violazioni del suo diritto di difesa, non è escluso che una pronuncia dell'autorità giudiziaria, in ragione del suo specifico contenuto o della sua motivazione, risulti lesiva delle attribuzioni costituzionali del Parlamento, e come tale sia suscettibile di dar luogo ad un conflitto costituzionale.

Massima n. 28100

Non spettava alla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari – il cui diritto-dovere di prendere parte ai lavori sussiste, in linea di principio, rispetto ad ogni attività della Camera di appartenenza – negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima (attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei deputati); con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati; e, in acoglimento del ricorso, va conseguentemente annullata l'impugnata ordinanza del 16 novembre 1998 della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria (con la quale lo stesso giudice rigettando la richiesta di giustificare l'assenza dell'imputato all'udienza, disponeva procedersi e dichiarava la contumacia dell'imputato). Resta fermo che spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado) valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano processuale. - Sulla necessità di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento, ampi richiami alla sentenza n. 225/2001. - Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 178/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara, in accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava alla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari, negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima; e conseguentemente

b) annulla l'impugnata ordinanza 16 novembre 1998 della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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