Corte costituzionale
Sentenza n. 211/2003
Corte cost., sent. 18 giugno 2003, n. 211
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 211/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:211
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27813
Manifesta inammissibilità, per evidente difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la rilevabilità d'ufficio della nullità del processo esecutivo nei confronti dell'ente locale. Come, infatti, riferito dal rimettente, la impignorabilità, con la conseguente nullità del processo esecutivo, risulta essere stata eccepita, nella fattispecie in esame, dal comune esecutato.
Massima n. 27814
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso. La norma impugnata – la quale riproduce il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 69 del 1998 – ripropone, infatti, in violazione della garanzia della 'par condicio creditorum', la identica, irragionevole disparità di trattamento fra ente locale ed azienda sanitaria già dichiarata incostituzionale in riferimento alla disciplina applicabile alle unità sanitarie locali, nessun rilievo avendo la circostanza che nell'ordinamento sanitario vigente queste ultime siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali. Con assorbimento di ogni altra e diversa censura.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;
dichiara la manifesta inammissibilità della ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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