Corte costituzionale

Sentenza n. 196/2003

Corte cost., sent. 5 giugno 2003, n. 196

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
196/2003
Data di deposito
5 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:196

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 4, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 8, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 9, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 2, primo periodo, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 2, secondo periodo, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 2, terzo periodo, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • art. 3, comma 5, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 19 marzo 2002
  • legge della Regione Calabria n. 14 del 15 marzo 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27784

Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 - censurate in quanto il legislatore regionale avrebbe sostituito disposizioni della legge statale n. 108 del 1968 senza aver cura di stabilire il limite di efficacia territoriale di efficacia delle nuove disposizioni, influendo sull'efficacia di quest'ultima legge su tutto il territorio nazionale - sono inserite in una legge regionale la quale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica a quella della legge statale, che continua a spiegare in realtà l'efficacia che le è propria: le disposizioni dettate, infatti, in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento". Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione. - In tema di rapporti tra leggi statali e leggi regionali e della relativa efficacia, anche in forza del principio di continuità, menzionate le sentenze n. 14/1973 e n. 376/2002; le ordinanze n. 269/1974 e n. 383/2002. - Sul principio per cui la legislazione regionale può disciplinare nuove materie nel rispetto dei principi fondamentali che si ricavano dalla preesistente legislazione statale, citata la sentenza n. 282/2002.

Massima n. 27785

L'intervento legislativo regionale in tema di procedimento per la elezione del Consiglio regionale è relativo ad un oggetto ormai di competenza della Regione, ai sensi del nuovo art. 122, primo comma, della Costituzione: esso riguarda aspetti procedurali non incidenti sui principi fondamentali ricavabili in materia dalla legislazione statale, né sui vincoli che discendono dal rispetto della normativa transitoria dettata, in pendenza dell'approvazione dello statuto, dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, commi 6, 8 e 9, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce alcune disposizioni della legge statale n. 108 del 1968, censurati in quanto attribuiscono alla competenza del Presidente della Giunta regionale l'emanazione del decreto che determina e assegna i seggi del Consiglio alle singole circoscrizioni nonché l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

Massima n. 27786

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, in quanto attribuisce alla competenza del Presidente della Regione l'emanazione dell'atto che rende esecutivo il riparto delle spese per gli adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali in caso di loro contemporaneità. La disposizione impugnata incide, infatti, anche sulla materia della "legislazione elettorale" dei Comuni e delle Province, che spetta allo Stato, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Massima n. 27787

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, in quanto prevede, in "sostituzione" dell'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, che "la durata del Consiglio regionale è stabilita dalla legge dello Stato in cinque anni", decorrenti dalla data dell'elezione. La disciplina della durata in carica del Consiglio è, infatti, attribuita, dall'art. 122, primo comma, della Costituzione, alla competenza della legge statale; né, evidentemente, spetta alla legge regionale non tanto riprodurre la norma statale, quanto prevedere la competenza ed il contenuto della legge statale, come pretende di fare la disposizione impugnata.

Massima n. 27788

Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, e comma 6 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo "sostituito" all'art. 3 della legge statale n. 108 del 1968 - censurate, la prima, in quanto stabilisce che le elezioni del Consiglio regionale possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio; la seconda in quanto stabilisce che le elezioni sono indette "entro tre mesi", senza specificare se decorrenti dalla scadenza o dallo scioglimento, ovvero dal termine iniziale a partire dal quale possono aver luogo le elezioni medesime - contengono, rispettivamente: la prima una previsione, conforme del resto a quella della legge statale, relativa al procedimento elettorale, di competenza della Regione, nella quale il riferimento al "quinquennio" può intendersi come fatto al periodo del mandato consiliare oggi stabilito dalla legge dello Stato, senza che questo valga a novare la fonte della norma che stabilisce la durata in carica del consiglio; la seconda - da intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo - la previsione di un termine che, in ogni caso, non può dirsi eccessivamente lungo, tenuto anche conto che esso, pur se fatto decorrere dalla scadenza del Consiglio, supera di soli venti giorni il periodo massimo di settanta giorni dalla fine del mandato delle Camere, entro il quale devono essere elette le nuove, ai sensi dell'art. 61, primo comma, della Costituzione. Non sono, pertanto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 117 e 126 della Costituzione.

Massima n. 27789

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 2, secondo periodo, dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 – nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968 – in quanto dispone che la prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Esso, infatti, modifica, sia pure marginalmente, al di fuori del procedimento di approvazione della legge statutaria previsto dal nuovo art. 123, primo comma, della Costituzione, la vigente disciplina dello Statuto della Regione Abruzzo (art. 18, primo comma). - In tema di efficacia dei vigenti statuti, fino all’entrata in vigore di nuove leggi statutarie, per le parti non esplicitamente abrogate dalla riforma costituzionale, menzionata la sentenza n. 304/2002.

Massima n. 27790

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 7, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto dispone che il termine 'ad quem' di tre mesi per l’indizione delle elezioni decorre, in caso di annullamento delle medesime, dalla scadenza del “termine per l’azione revocatoria”. Differire l’indizione delle nuove elezioni, in caso di annullamento delle precedenti, non già fino al passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento, ma oltre, in attesa di una del tutto eventuale azione di revocazione di detta pronuncia definitiva, significa prolungare irragionevolmente una situazione patologica e di carenza costituzionale, essendo invece necessario ripristinare tempestivamente la legittima rappresentatività degli organi regionali.

Massima n. 27791

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, nel testo che sostituisce l’art. 3 della legge statale n. 108 del 1968, in quanto disciplinano la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui spetta una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale. - Sul vigore nelle regioni del cosiddetto "principio di rappresentatività", secondo cui i procedimenti legislativi 'in itinere' decadono con la fine della legislatura, e sui poteri attenuati delle assemblee in scadenza, menzionate la sentenza n. 468/1991 e, analogamente, la sentenza n. 515/1995. - Sulla necessità che gli statuti, nel disciplinare questa materia, siano in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell'art. 123, primo comma, della Costituzione, menzionata la sentenza n. 304/2002.

Massima n. 27792

E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14, in quanto disciplina la 'prorogatio' degli organi elettivi regionali (intesa nel senso di un istituto che, a differenza della vera e propria proroga, non incide sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto). In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o lo scioglimento o la rimozione, o dopo l’annullamento giurisdizionale della elezione, la legge regionale è, infatti, priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, cui deve ritenersi spettare una “riserva”, o, rispettivamente, la legge statale abbiano fissato i principi e le regole fondamentali; a parte le ipotesi di scioglimento o di rimozione “sanzionatori”, nelle quali è logico che anche le conseguenze dell’intervento repressivo statale in ordine all’esercizio delle funzioni fino all’elezione dei nuovi organi siano disciplinate dalla legge statale.

Massima n. 27793

Rimane assorbito nei precedenti ogni profilo di censura relativo all’art. 3, comma 5, della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1, in materia di esercizio delle funzioni degli organi regionali nel caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla prorogatio degli organi regionali);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli Organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'art. 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 - limitatamente al secondo e al terzo periodo -, 3, 4, 5, 7;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni - diverse da quelle di cui ai capi b e c - della predetta legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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