Corte costituzionale

Sentenza n. 105/2003

Corte cost., sent. 1° aprile 2003, n. 105

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
105/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:105

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 181, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 182, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 183, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 184, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 185, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 186, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 187, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 188, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 189, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 27676

La lamentata assenza - nella norma di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - di una differenziazione di parametri e coefficienti presuntivi di ricavi aziendali in relazione alle diverse realtà territoriali in cui operano le imprese non è riferibile alla legge in esame, ma semmai alle concrete modalità applicative del metodo statistico e dei suoi correttivi: la relativa censura si dirige, pertanto, di fatto, avverso disposizioni subprimarie di attuazione sottratte al controllo della Corte, ma sindacabili dal giudice competente per il merito. La questione della mancata previsione, d'altra parte - nell'art. 3, comma 181, lettera a), della stessa legge - per le imprese ed i professionisti in contabilità semplificata, della sequenza procedimentale prevista, invece, per gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria (con la mancanza, in particolare, del meccanismo ispettivo), non merita accoglimento: per gli imprenditori che abbiano scelto, infatti, il regime di contabilità semplificata, l'assenza di dati contabili da verificare rende priva di senso la previsione di un contraddittorio in una sede ispettiva, la quale rimarrebbe, in fin dei conti, sprovvista di oggetto. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione. – In tema di differenze tra sistema di contabilità ordinaria e sistema di contabilità separata, ricordata la sentenza n. 384/1997.

Massima n. 27677

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, censurate, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione (per lamentata lesione del principio della riserva di legge e del principio di eguaglianza), nella parte in cui demandano al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, come tali, applicabili da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti da questi eseguiti. Le norme impugnate, infatti, valgono a delineare ed a definire ogni aspetto fondamentale dell'accertamento fiscale fondato su parametri presuntivi. La riserva di legge, d'altra parte, di cui all'art. 23 della Costituzione – riferibile anche alle norme procedimentali che disciplinano gli accertamenti presuntivi – pone al legislatore l'unico obbligo di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - Sul contenuto del principio della riserva di legge, ricordate, da ultimo, nella costante giurisprudenza, le ordinanze n. 323/2001 e n. 7/2000.

Massima n. 27678

Manifesta inammissibilità, per totale carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, censurate, in riferimento agli articoli 24 e 53 della Costituzione (per lamentata lesione del principio di difesa e della capacità contributiva), nella parte in cui demandano al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione dei parametri attuativi della legge stessa e, come tali, applicabili da parte dei competenti uffici finanziari negli accertamenti da questi eseguiti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli artt. 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Catania con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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