Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2003

Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/2003
Data di deposito
27 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:83

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27560

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare la procedura volta al risanamento degli enti locali per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto, non prevede espressamente e/o non imponga termini perentori ma semplicemente dilatori per il completamento di detta procedura. Il giudice rimettente non deve, infatti, fare applicazione della norma censurata.

Massima n. 27561

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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