Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:83
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27560
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nel disciplinare la procedura volta al risanamento degli enti locali per i quali sia intervenuta dichiarazione di dissesto, non prevede espressamente e/o non imponga termini perentori ma semplicemente dilatori per il completamento di detta procedura. Il giudice rimettente non deve, infatti, fare applicazione della norma censurata.
Massima n. 27561
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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