Corte costituzionale
Ordinanza n. 80/2003
Corte cost., ord. 27 marzo 2003, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 80/2003
- Data di deposito
- 27 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:80
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27598
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dell'art. 30-bis “nella parte in cui non prevede la 'translatio judicii' anche nel caso del procedimento incidentale di ricusazione”, e dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che “sulla ricusazione decide … il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale” in quanto il rimettente non adduce motivi nuovi rispetto ad una precedente decisione (posteriore all’ordinanza di rimessione) di infondatezza di questioni sostanzialmente analoghe. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso la violazione del diritto ad un giudizio imparziale quando la decisione sia affidata ad un collegio di cui non faccia parte il giudice ricusato (ancorché si tratti della stessa sezione o dello stesso collegio investito della causa nel cui ambito sia intervenuta l'istanza di ricusazione) risultando comunque garantita l'imparzialità dei decidenti, ancorché secondo uno dei diversi modi possibili in cui il legislatore può comporre tale esigenza con i concorrenti interessi alla ragionevole durata dei processi e alla salvaguardia delle esigenze organizzative degli apparati giudiziari; ed ha escluso altresì che la disciplina denunciata violi i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, in riferimento alle differenze fra la disciplina censurata e quella riservata alla ricusazione nell'ambito del processo penale, nonché alle cause civili di cui sia parte un magistrato. - Per il precedente a cui si rinvia, v. sentenza n. 78/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 30-bis del medesimo codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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