Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/2003

Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 8

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
8/2003
Data di deposito
15 gennaio 2003
Data di decisione
13 gennaio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:8

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27504

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, concernenti la disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consentirebbe alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna. Infatti poiché il decreto penale, al di là della denominazione formale di "decreto di condanna", costituisce una sorta di decisione "preliminare", destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza, l'omessa previsione di un avviso all'indagato prima della notificazione del decreto penale non si traduce in un sacrificio, costituzionalmente rilevante, del diritto al contraddittorio, che l'imputato potrà pienamente esercitare ove decida di proporre opposizione. - Sul procedimento per decreto, v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999 e n. 458/1999. - Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sul regime della notificazione del decreto, v. citatata sentenza n. 504/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Avellino e di Torre Annunziata, nonché degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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