Corte costituzionale
Ordinanza n. 8/2003
Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 8
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 8/2003
- Data di deposito
- 15 gennaio 2003
- Data di decisione
- 13 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:8
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27504
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione, concernenti la disciplina del procedimento per decreto, in quanto non consentirebbe alla difesa dell'imputato di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero prima che il giudice emetta il decreto penale di condanna. Infatti poiché il decreto penale, al di là della denominazione formale di "decreto di condanna", costituisce una sorta di decisione "preliminare", destinata ad essere posta nel nulla in caso di opposizione ed a trasformarsi in pronuncia definitiva di condanna solo nel caso in cui l'imputato, non opponendosi, vi presti acquiescenza, l'omessa previsione di un avviso all'indagato prima della notificazione del decreto penale non si traduce in un sacrificio, costituzionalmente rilevante, del diritto al contraddittorio, che l'imputato potrà pienamente esercitare ove decida di proporre opposizione. - Sul procedimento per decreto, v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999 e n. 458/1999. - Sul diritto di difesa, v. citata ordinanza n. 203/2002. - Sul regime della notificazione del decreto, v. citatata sentenza n. 504/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Avellino e di Torre Annunziata, nonché degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Marsala, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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