Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2003

Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2003
Data di deposito
14 marzo 2003
Data di decisione
12 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 48-bis, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • tabelle A e B, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27582

E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte nel processo principale effettuata oltre il temine perentorio previsto.

Massima n. 27583

Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto in quanto la questione stessa, riproposta in termini identici e da parte dello stesso giudice, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La questione sollevata, inoltre, si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte costituzionale, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione. - Per il precedente, in termini, v. ordinanza, richiamata, n. 149/2001; sulla inoppugnabilità delle pronunce aventi carattere decisorio, v. ordinanza, citata, n. 87/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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