Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/2003
Corte cost., ord. 14 marzo 2003, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/2003
- Data di deposito
- 14 marzo 2003
- Data di decisione
- 12 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 48-bis, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- tabelle A e B, decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 27582
E’ inammissibile la costituzione in giudizio della parte nel processo principale effettuata oltre il temine perentorio previsto.
Massima n. 27583
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, nella parte in cui si prevede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Siracusa nel Comune di Avola anziché in quello di Noto in quanto la questione stessa, riproposta in termini identici e da parte dello stesso giudice, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. La questione sollevata, inoltre, si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte costituzionale, inammissibile alla stregua dell’ultimo comma dell’art. 137 della Costituzione. - Per il precedente, in termini, v. ordinanza, richiamata, n. 149/2001; sulla inoppugnabilità delle pronunce aventi carattere decisorio, v. ordinanza, citata, n. 87/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 48-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 113 della Costituzione, dal Giudice di pace di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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