Corte costituzionale
Ordinanza n. 355/2003
Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 355
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 355/2003
- Data di deposito
- 12 dicembre 2003
- Data di decisione
- 27 novembre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:355
Norme oggetto del giudizio
- art. 64, comma 3, bis, codice di procedura penale
- art. 26, legge n. 63 del 1° marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28163
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione nella parte in cui, nella fase del giudizio di merito, in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), del codice di rito (introdotto dalla stessa legge, attuativa della riforma costituzionale sul "giusto processo") non consente l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese nel corso delle indagini preliminari, da parte di chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001, non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, anche quando la prova orale non possa essere espletata in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili, nella specie rappresentate dalla sopravvenuta inidoneità fisica e mentale del dichiarante. Risulta, infatti, senz'altro possibile una diversa interpretazione del quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità, formulato in una prospettiva interpretativa che, non sostenuta da effettivi argomenti testuali, risulterebbe addirittura paradossale negli effetti (in quanto si verrebbe a delineare non già una disciplina intertemporale, ma un singolare meccanismo che divergerebbe tanto dal precedente sistema, quanto da quello "a regime", con un sistema spurio anche rispetto alla stessa norma transitoria); senza che, d'altra parte, il giudice rimettente, censurando la norma in riferimento all'art. 111 della Costituzione, si sia fatto carico di perscrutare una – peraltro agevole – lettura adeguatrice del sistema.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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