Corte costituzionale

Ordinanza n. 355/2003

Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 355

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
355/2003
Data di deposito
12 dicembre 2003
Data di decisione
27 novembre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:355

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28163

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione nella parte in cui, nella fase del giudizio di merito, in mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), del codice di rito (introdotto dalla stessa legge, attuativa della riforma costituzionale sul "giusto processo") non consente l'utilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, rese nel corso delle indagini preliminari, da parte di chi non si sia mai volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore e che, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 63 del 2001, non siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, anche quando la prova orale non possa essere espletata in dibattimento per cause obiettive sopravvenute ed imprevedibili, nella specie rappresentate dalla sopravvenuta inidoneità fisica e mentale del dichiarante. Risulta, infatti, senz'altro possibile una diversa interpretazione del quadro normativo attinto dal dubbio di costituzionalità, formulato in una prospettiva interpretativa che, non sostenuta da effettivi argomenti testuali, risulterebbe addirittura paradossale negli effetti (in quanto si verrebbe a delineare non già una disciplina intertemporale, ma un singolare meccanismo che divergerebbe tanto dal precedente sistema, quanto da quello "a regime", con un sistema spurio anche rispetto alla stessa norma transitoria); senza che, d'altra parte, il giudice rimettente, censurando la norma in riferimento all'art. 111 della Costituzione, si sia fatto carico di perscrutare una – peraltro agevole – lettura adeguatrice del sistema.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111, quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Bari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze