Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/2003

Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
336/2003
Data di deposito
7 novembre 2003
Data di decisione
27 ottobre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:336

Norme oggetto del giudizio

  • art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 28019

Va respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, risultando pacifico tra le parti in causa la circostanza che il terreno cui l’avviso di accertamento si riferisce non goda della esenzione totale dall’ICI (Reiezione dell’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Massima n. 28020

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, poiché in tema si esenzioni o di agevolazioni fiscali, rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza, l’individuazione del concreto ambito di applicazione delle stesse. - V. sentenze citate: nn. 431/1997 e 27/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia e, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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