Corte costituzionale
Ordinanza n. 336/2003
Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 336/2003
- Data di deposito
- 7 novembre 2003
- Data di decisione
- 27 ottobre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:336
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, comma 149, lettera f) numero 2, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Massime
Massima n. 28019
Va respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, avanzata dall'Avvocatura generale dello Stato, risultando pacifico tra le parti in causa la circostanza che il terreno cui l’avviso di accertamento si riferisce non goda della esenzione totale dall’ICI (Reiezione dell’eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Massima n. 28020
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, poiché in tema si esenzioni o di agevolazioni fiscali, rientra nella discrezionalità del legislatore, salva la manifesta irragionevolezza, l’individuazione del concreto ambito di applicazione delle stesse. - V. sentenze citate: nn. 431/1997 e 27/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia e, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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