Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/2003
Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:32
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27535
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale di condanna, il pubblico ministero debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa, può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai diversi riti alternativi, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti medesimi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di uguaglianza, difesa e giusto processo. - Sulle censure prospettate in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002; mentre con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost., v. citata ordinanza n. 8/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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