Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2003

Corte cost., ord. 30 luglio 2003, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
286/2003
Data di deposito
30 luglio 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:286

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27917

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio. Esclusa, infatti, qualsiasi utile comparazione, quanto al regime delle spese, tra processo penale e altri processi – non esistendo un vincolo costituzionale alla identità dei diversi procedimenti – ed atteso, nel processo penale, l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non è quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parità di mezzi, ma del contemperamento tra contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, non irragionevolmente bilanciate sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilità nell'esercizio dell'attività giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave: da un lato, l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potestà punitiva a tutela della sicurezza collettiva e, dall'altro, l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale a vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di questa potestà.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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