Corte costituzionale
Ordinanza n. 230/2003
Corte cost., ord. 4 luglio 2003, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 230/2003
- Data di deposito
- 4 luglio 2003
- Data di decisione
- 19 giugno 2003
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 1, comma 5, primo periodo, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 1, comma 7, lettera e), decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 2, comma 8, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 15, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
- art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 443 del 21 dicembre 2001
Massime
Massima n. 27956
Estinzione del processo in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in via principale in relazione al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ritenuto dalla ricorrente Regione Lombardia lesivo delle attribuzioni regionali, in particolare, con riferimento alla normativa di dettaglio (art. 1, comma 5, primo periodo); alla esclusione della concorrenza dell’interesse regionale con il preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o internazionale (art. 1, comma 7, lett. e); alla nomina dei commissari straordinari, per i quali è previsto che debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, anziché prevedere la procedura dell’intesa (art. 2, commi 5 e 7); all’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di abilitare i commissari straordinari ad adottare atti di sostituzione dei soggetti competenti (art. 2, comma 7); alla non inclusione delle Regioni tra i soggetti a cui i commissari straordinari debbono riferire ed alla sottoposizione dei commissari ai poteri di indirizzo e di controllo del Governo e non delle Regioni (art. 2, comma 8); alla disciplina della procedura di approvazione del progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio (art. 3); alla non previsione di una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto (art. 3, comma 5); all’approvazione da parte dello Stato del progetto preliminare, superando il motivato dissenso delle Regioni (art. 3, commi 6 e 9; art. 4, comma 5 ed art. 13, comma 5, che fanno rinvio alla procedura di cui all’art. 3, comma 6); all’attribuzione al Governo della potestà regolamentare di integrazione di tutti i regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994 (art. 15); alla non prevista partecipazione regionale nella valutazione di impatto ambientale esperita da una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19, comma 2); al mancato accoglimento degli emendamenti che in sede di Conferenza unificata la Conferenza dei Presidenti delle Regioni aveva espressamente dichiarato come irrinunciabili (art. 1, commi da 1 a 3; art. 2, commi 1, 3 e 5; art. 3, comma 6; art. 4, commi 4 e 5; art. 15). Con deliberazione di Giunta n. 12677 del 10 aprile 2003, intervenuta nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha approvato lo schema d’intesa generale quadro tra il Governo nazionale e la Regione medesima, determinando così la ricorrente all’atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito l'altra parte, ritenendo pienamente soddisfatto l’interesse da essa fatto valere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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