Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/2003

Corte cost., ord. 4 luglio 2003, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
230/2003
Data di deposito
4 luglio 2003
Data di decisione
19 giugno 2003
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:230

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 5, primo periodo, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 1, comma 7, lettera e), decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 7, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 2, comma 8, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 3, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 4, comma 4, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 4, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 13, comma 5, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 15, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
  • art. 19, comma 2, decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002

Parametri

Massime

Massima n. 27956

Estinzione del processo in ordine al giudizio di legittimità costituzionale in via principale in relazione al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ritenuto dalla ricorrente Regione Lombardia lesivo delle attribuzioni regionali, in particolare, con riferimento alla normativa di dettaglio (art. 1, comma 5, primo periodo); alla esclusione della concorrenza dell’interesse regionale con il preminente interesse nazionale in relazione ad opere aventi carattere interregionale o internazionale (art. 1, comma 7, lett. e); alla nomina dei commissari straordinari, per i quali è previsto che debbano essere sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, anziché prevedere la procedura dell’intesa (art. 2, commi 5 e 7); all’attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di abilitare i commissari straordinari ad adottare atti di sostituzione dei soggetti competenti (art. 2, comma 7); alla non inclusione delle Regioni tra i soggetti a cui i commissari straordinari debbono riferire ed alla sottoposizione dei commissari ai poteri di indirizzo e di controllo del Governo e non delle Regioni (art. 2, comma 8); alla disciplina della procedura di approvazione del progetto preliminare con regolazione di minuto dettaglio (art. 3); alla non previsione di una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto (art. 3, comma 5); all’approvazione da parte dello Stato del progetto preliminare, superando il motivato dissenso delle Regioni (art. 3, commi 6 e 9; art. 4, comma 5 ed art. 13, comma 5, che fanno rinvio alla procedura di cui all’art. 3, comma 6); all’attribuzione al Governo della potestà regolamentare di integrazione di tutti i regolamenti emanati in base alla legge n. 109 del 1994 (art. 15); alla non prevista partecipazione regionale nella valutazione di impatto ambientale esperita da una Commissione speciale costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 19, comma 2); al mancato accoglimento degli emendamenti che in sede di Conferenza unificata la Conferenza dei Presidenti delle Regioni aveva espressamente dichiarato come irrinunciabili (art. 1, commi da 1 a 3; art. 2, commi 1, 3 e 5; art. 3, comma 6; art. 4, commi 4 e 5; art. 15). Con deliberazione di Giunta n. 12677 del 10 aprile 2003, intervenuta nelle more del giudizio, la Regione Lombardia ha approvato lo schema d’intesa generale quadro tra il Governo nazionale e la Regione medesima, determinando così la ricorrente all’atto di rinuncia al ricorso, cui ha aderito l'altra parte, ritenendo pienamente soddisfatto l’interesse da essa fatto valere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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