Corte costituzionale
Ordinanza n. 187/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 187/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 12, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27774
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata in riferimento agli articoli 3, 33, 76 e 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, "lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382". Non risultando, infatti, presi in esame, da parte dei rimettenti, gli atti che, sin da epoca anteriore alle ordinanze di rimessione, avevano influito sul complessivo quadro normativo di riferimento nel quale si iscrive la questione di legittimità sollevata, né essendo stato esplicitato se il relativo mutamento dell'assetto normativo abbia eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al loro esame, si determina la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione medesima.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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