Corte costituzionale
Ordinanza n. 183/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 183
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 183/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:183
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27796
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 33-sexies del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la restituzione in termini dell'imputato per la richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato, avuto riguardo all'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia erroneamente disposto il rinvio a giudizio in rapporto ad un reato per il quale doveva procedersi con citazione diretta. Infatti, in relazione al dubbio di costituzionalità, fondato sull'effetto penalizzante che deriverebbe dall'erronea celebrazione dell'udienza preliminare, in punto di compressione dello ‘spatium temporis’ garantito all'imputato ai fini dell'accesso ai predetti riti alternativi, va osservato che il rito con udienza preliminare offre, nel suo complesso, maggiori garanzie all'imputato rispetto al rito con citazione diretta (in quanto caratterizzato da un vaglio giudiziale aggiuntivo sull'esercizio dell'azione penale) e rappresenta anche un principio che orienta la disciplina processuale positiva.In simile prospettiva, deve comunque escludersi che l'adozione della sequenza processuale complessivamente più “garantita”, in relazione a reati per i quali essa non era dovuta, possa ritenersi foriera di disparità di trattamento in ‘peius’ e di pregiudizi al diritto di difesa solo perché, nel confronto su singoli e specifici aspetti della disciplina e, segnatamente, in relazione allo spazio temporale per la richiesta di riti alternativi, il rito con citazione diretta possa risultare, nella valutazione dell'imputato, preferibile al primo. - Sulla applicazione generalizzata del rito con udienza preliminare nel processo penale militare, v. ordinanza, citata, n. 204/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-sexies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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