Corte costituzionale
Ordinanza n. 178/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 178/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:178
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27771
L'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza non può essere accolta quando dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione si desume in modo inequivoco l'incidenza dei quesiti di costituzionalità sollevati sulla decisione che il rimettente deve adottare.
Massima n. 27772
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui è prevista la procedibilità a querela, anziché d’ufficio, del delitto di lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale. Infatti, la scelta del regime di procedibilità deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale, sindacabili in sede di giudizio di legittimità solo per vizio di manifesta irrazionalità, per cui la perseguibilità d'ufficio del delitto di lesioni colpose solo quando si tratti di fatti commessi con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (limitatamente, peraltro, ai casi di lesioni gravi e gravissime) si risolve in un'opzione di politica legislativa che sfugge ad ogni contestazione di legittimità costituzionale. Quanto al supposto contrasto con l'art. 112 della Costituzione, l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale non esclude che l'ordinamento possa prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione di essa e tale principio non può non valere, ed 'a fortiori', per le condizioni di procedibilità legate, come la querela, a manifestazioni di volontà della persona offesa: questi ultimi istituti, infatti, non trasformano detto esercizio in facoltativo, né escludono la posizione di assoggettamento del pubblico ministero al principio di legalità processuale. - Sulla discrezionalità ed i limiti del legislatore circa la scelta del regime di procedibilità dell’azione penale (giurisprudenza costante), v., citate, 'ex plurimis', sentenza n. 274/1997, ordinanze n. 91/2001 e n.354/1999, nonché, riguardo alla perseguibilità a querela delle lesioni gravi, ordinanza n. 204/1998. - Sulla possibilità di prescrivere determinate condizioni per il promovimento o la prosecuzione dell’azione penale da parte del pubblico ministero, v. sentenze, citate, n. 114/1982, n. 104/1974, n. 105/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590 del codice penale, e dell'art. 345, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal Giudice di pace di Locri con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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