Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 334 del 2 ottobre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27748
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli art. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione,dell'art.1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 nella parte in cui non attribuisce l’indennità di posizione anche ai dirigenti generali collocati a riposo anteriormente al 1 gennaio 1996. Infatti , l’attribuzione di un'indennità di posizione ai dirigenti generali unicamente a far data dal 1 gennaio 1996 non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto è riservato alla valutazione discrezionale del legislatore modulare in ragione del tempo i trattamenti pensionistici né contrasta di per sé con il principio di uguaglianza un diverso trattamento applicato "alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo può costituire un elemento diversificatore”. Nel caso in esame, la scelta del legislatore appare ancor più giustificata in considerazione del fatto che la previsione interviene nella fase di transizione ad un nuovo regime giuridico e ad una nuova disciplina del trattamento economico del personale dirigente delle amministrazioni statali, inizialmente escluso dalla contrattazione collettiva e successivamente ricompresovi. Né il principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi. Sul trattamento differenziato di situazioni eguali in ragione del fluire del tempo, v. riferimenti a sentenza n. 126/2000, sentenza n. 409/1998, ordinanza n. 177/1999. Sul principio di proporzionalità del trattamento pensionistico alla quantità e qualità del lavoro prestato, v. sentenze, citate, n. 62/1999, n. 457/1998, n. 96/1991, n. 26/1980. Sulla inconferenza della invocazione dell'art. 97 della Costituzione per conseguire miglioramenti retributivi, v., citate, sentenza n. 205/1998 e ordinanza n. 177/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto) sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in riferimento agli art. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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