Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:161
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27739
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quo', non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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