Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/2003

Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/2003
Data di deposito
9 maggio 2003
Data di decisione
5 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:161

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27739

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, assumendo che il creditore procedente non potrebbe chiedere l'assegnazione del compendio pignorato (si tratta di espropriazione mobiliare) dopo l'esito negativo del secondo incanto. Infatti, l'interpretazione restrittiva, seguita dal giudice 'a quo', non è l'unica possibile poiché l'indizione di un secondo incanto non impedisce né le successive domande di assegnazione, né l'indizione di un terzo incanto, sulla base dell'esigenza che la procedura di esecuzione abbia comunque una sua conclusione di fronte all'assenza di offerte. Pertanto, deve escludersi, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, l'esistenza di una preclusione ad una istanza di assegnazione dopo il secondo incanto (di procedura mobiliare) deserto, fermo restando che tale richiesta rimane ovviamente sottoposta ai poteri di controllo da parte del giudice in ordine alla valutazione del bene e dell'offerta, essendo a questi rimesso il potere di fissare un terzo incanto anche con diverse formalità di pubblicità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 4, 24 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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