Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/2003

Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/2003
Data di deposito
9 maggio 2003
Data di decisione
5 maggio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000
  • art. 15-quinquies, comma 10, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 72, comma 11, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 5, comma 12, decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27735

Manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico dei medici universitari, lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito. Infatti il rimettente non ha esplicitato se le modifiche normative, intervenute anteriormente all'atto di rimessione, che hanno inciso sul complessivo quadro di riferimento nel quale si inscrive la questione, abbiano eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie sottoposta al suo esame.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della l. 30 novembre 1998, n. 419), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, 76 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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