Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/2003

Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
147/2003
Data di deposito
24 aprile 2003
Data di decisione
9 aprile 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:147

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27621

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione. - Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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