Corte costituzionale
Ordinanza n. 147/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 147
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 147/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:147
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27621
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato. Per un verso, infatti, la violazione dei parametri costituzionali evocati appare meramente ipotetica e astratta in quanto, nel caso di specie, non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare. Per altro verso, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d'appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione, unico giudice, quindi, legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione. - Sul difetto di legittimazione del giudice a sollevare questioni di costituzionalità in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda e sulla attribuzione esclusivamente al giudice superiore della competenza a giudicare sulla ricusazione stessa, v. ordinanza, citata, n. 204 /1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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