Corte costituzionale
Ordinanza n. 140/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 140
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 140/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:140
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 181, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 3, comma 184, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
- art. 3, comma 186, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 27712
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 53 e 95 della Costituzione e dell'art. 3, commi, 184 e 186, della stessa legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento agli articoli 23, 24 e 53 della Costituzione. Con riguardo, infatti, alle questioni sollevate in riferimento all'art. 23 della Costituzione (e, conseguentemente, agli articoli 53 e 95 della Costituzione), non è dedotta alcuna ragione che possa indurre a discostarsi da quanto statuito – in linea con la giurisprudenza sulla natura della riserva di legge – con la sentenza n. 105 del 2003 relativamente all'art. 3 della legge n. 549 del 1995. Con riguardo alla questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione sotto il profilo che la norma impugnata creerebbe una "presunzione assoluta-aprioristica", si ribadisce, con la medesima sentenza n. 105 del 2003, che "i parametri prevedono un sistema basato su presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito".
Massima n. 27713
Manifesta inammissibilità, per totale difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza nei giudizi 'a quibus', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sollevata in riferimento all'articolo 24 della Costituzione relativamente all'esclusione della prova testimoniale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento agli artt. 23, 53 e 95 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e dell'art. 3, commi 184 e 186, della stessa legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli artt. 23, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli con le ordinanze in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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