Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/2003

Corte cost., ord. 16 aprile 2003, n. 131

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
131/2003
Data di deposito
16 aprile 2003
Data di decisione
27 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:131

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27699

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, a pena di nullità, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, anche nel procedimento per decreto. Infatti - posto che in generale il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai singoli riti alternativi - nel procedimento per decreto l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine si trasferisce sulla fase processuale conseguente all'esercizio dell'opposizione, nella quale pure sono esperibili tutti i mezzi di difesa, con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari; mentre, d'altra parte, l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento monitorio ne snaturerebbe la struttura e le finaltà, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre ad essere costituzionalmente non imposta, si riverelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale. - Questione analoga è stata dichiarata manifestamente infondata con la, citata, ordinanza n. 32/2003; in precedenza, v. anche, citate, ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto e dal Tribunale di Macerata, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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