Corte costituzionale

Ordinanza n. 110/2003

Corte cost., ord. 1° aprile 2003, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
110/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:110

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27665

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui consente soltanto alle parti private ed ai difensori - e non anche al pubblico ministero - di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento impugnato. Infatti: a) la norma censurata si giustifica agevolmente in considerazione delle evidenti diversità di condizioni e 'status' che caratterizzano i soggetti privati, da un lato, ed i magistrati del pubblico ministero, dall'altro; b) non risulta compromesso il potere di impugnazione del pubblico ministero e, d'altra parte, tale potere non costituisce, in sé, estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio della azione penale; c) il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli delle altre parti, in ragione della peculiare posizione istituzionale del primo; d) il principio di buon andamento si riferisce esclusivamente alle leggi relative all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo. - Sui poteri di impugnazione del p.m., v. citata ordinanza n. 421/2001. - Sul principio di parità tra accusa e difesa, in relazione al p.m., v. citata ordinanza n. 83/2002. - Sulla non riferibilità del principio del buon andamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, v. citata ordinanza n. 370/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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