Corte costituzionale

Ordinanza n. 11/2003

Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 11

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
11/2003
Data di deposito
15 gennaio 2003
Data di decisione
13 gennaio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:11

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 267 del 3 agosto 1998
  • art. 8, comma 1, lettera d), decreto legislativo n. 354 del 20 settembre 1999
  • art. 3, comma 2, decreto-legge n. 180 del 11 giugno 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27513

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 25, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui precludono la devoluzione a collegi arbitrali delle controversie, già oggetto di compromesso arbitrale, relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali. Infatti, a) le censure di violazione dell'art. 3 Cost. sono in tutto analoghe ad altre già dichiarate non fondate; b) le norme censurate non ledono il principio dell'affidamento, poiché non hanno efficacia retroattiva; c) la garanzia costituzionale dell'autonomia contrattuale non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali; d) non è leso il diritto di difesa né il principio del giudice naturale, ma al contrario è fatta puntuale applicazione della norma generale enunciata dall'art. 5 cod. proc. civ.; è inconferente il parametro di cui all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione dei pubblici uffici e l'attività della pubblica amministrazione. - Con riferimento alle censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione, v. citata sentenza n. 376/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata dal Collegio arbitrale di Napoli con ordinanza del 18 febbraio 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41 e 97 della Costituzione, e con ordinanza del 5 marzo 2002, in riferimento agli artt. 2, 25, 41 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze