Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2003

Corte cost., ord. 1° aprile 2003, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
108/2003
Data di deposito
1° aprile 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:108

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27649

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente di procedere ad incidente probatorio fuori dalle ipotesi ordinarie solo quando, nell'ambito di procedimenti per reati sessuali, si debba assumere la testimonianza di persona minore di sedici anni, e non quando si debba assumere la testimonianza di persona maggiorenne affetta da insufficienza mentale tale da richiedere una tutela particolare. Infatti - posto che la tutela della personaità del teste e la genuinità della prova costituiscono interessi costituzionalmente rilevanti la cui protezione può trovare, fra l'altro, adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle ordinarie previsioni dell'istituto in questione - il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie, nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente. - V. precedente citato, ordinanza n. 583/2000. - Sulla testimonianza di minori e infermi di mente, v. citate sentenze n. 529/2002, n. 114/2001.

Massima n. 27650

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono speciali modalità "protette" per l'assunzione della testimonianza della persona minorenne e non le estendono al caso del soggetto adulto affetto da deficit psichico. Infatti la questione risulta priva di attuale rilevanza nel procedimento 'a quo', dovendo il giudicante decidere solo sulla richiesta di procedere ad incidente probatorio, ed avendo lo stesso escluso che ricorrano, nella specie, le condizioni per procedervi sulla base della normativa vigente. - V. precedente citato, sentenza n. 529/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 398, comma 5-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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