Corte costituzionale
Ordinanza n. 102/2003
Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 102/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
- art. 81, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27640
Manifesta inammissibilità - per carenza di specifica motivazione in punto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede che interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, anche se difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze improrogabili e transitorie, possono essere autorizzati a titolo precario per un periodo di validità di un anno, prorogabile per due volte. Infatti il rimettente, investito di un procedimento penale per reato di costruzione in assenza di concessione, non ha chiarito le ragioni che rendono applicabile la norma censurata nel giudizio 'a quo', dal momento che non si comprende se il comportamento considerato ai fini della valutazione della responsabilità penale sia quello consistente nella realizzazione del manufatto, ovvero quello della mancata demolizione dell'opera, alla scadenza dell'autorizzazione in precario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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