Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2003

Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2003
Data di deposito
28 marzo 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 81, comma 1, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991
  • art. 81, comma 2, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 52 del 19 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27640

Manifesta inammissibilità - per carenza di specifica motivazione in punto di rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui prevede che interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, anche se difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze improrogabili e transitorie, possono essere autorizzati a titolo precario per un periodo di validità di un anno, prorogabile per due volte. Infatti il rimettente, investito di un procedimento penale per reato di costruzione in assenza di concessione, non ha chiarito le ragioni che rendono applicabile la norma censurata nel giudizio 'a quo', dal momento che non si comprende se il comportamento considerato ai fini della valutazione della responsabilità penale sia quello consistente nella realizzazione del manufatto, ovvero quello della mancata demolizione dell'opera, alla scadenza dell'autorizzazione in precario.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 1 e 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica) e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 25, 112 e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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