Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/2003

Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
100/2003
Data di deposito
28 marzo 2003
Data di decisione
26 marzo 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:100

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27638

Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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