Corte costituzionale
Ordinanza n. 100/2003
Corte cost., ord. 28 marzo 2003, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 100/2003
- Data di deposito
- 28 marzo 2003
- Data di decisione
- 26 marzo 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:100
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27638
Manifesta infondatezza - per erroneità del presupposto interpretativo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, in quanto, nel consentire all'imputato di rinnovare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la richiesta di applicazione della pena già rivolta al giudice dell'udienza preliminare e non accolta a causa del dissenso del pubblico ministero, imporrebbe al giudice del dibattimento, valutata la fondatezza della richiesta, di pronunciare immediatamente sentenza di applicazione della pena anche in mancanza del consenso del pubblico ministero. Infatti secondo una interpretazione logico-sistematica compatibile con il tenore letterale della disposizione censurata e conforme alla struttura negoziale e all'essenza dell'istituto, il potere di pronunciare sentenza di applicazione della pena malgrado il dissenso del pubblico ministero può essere esercitato solo dopo la chiusura del dibattimento, quando il giudice è posto in grado di valutare, in esito alle risultanze dell'istruzione dibattimentale, se le ragioni del dissenso del pubblico ministero erano giustificate. - V. anche citata ordinanza n. 426/2001, in relazione ad una questione in cui la disciplina censurata era assunta quale 'tertium comparationis'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo e quarto comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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