Corte costituzionale

Sentenza n. 78/2002

Corte cost., sent. 21 marzo 2002, n. 78

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
78/2002
Data di deposito
21 marzo 2002
Data di decisione
1° marzo 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:78

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26818

L'attribuzione della competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, deve essere intesa, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, come attribuzione ad un collegio di cui continuano a far parte solo i componenti diversi da quello ricusato: in tal modo il legislatore - al quale, solo, è demandata la scelta del sistema più o meno idoneo a garantire l'imparzialità del giudizio - assicura quel "minimo" di garanzie costituzionali che consente di superare le prospettate censure. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Massima n. 26819

La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo che i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione di un collega si possano trovare a loro volta a vedere decisa da questo stesso collega una ricusazione promossa, in altra occasione, nei propri confronti, poiché si tratta di doglianza che investe circostanze di mero fatto e che non considera la portata eccezionale e non fisiologica dell'istituto e la sua natura di mera verifica incidentale sulla sussistenza delle condizioni di imparzialità. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 104 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Massima n. 26820

La disciplina che attribuisce la competenza a decidere sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte d'appello civili al medesimo collegio cui appartiene il ricusato, non è censurabile sotto il profilo della differenza fra la disciplina censurata e quella riservata dal legislatore alla ricusazione nel processo penale, in cui la decisione, quando sia il ricusato un giudice della corte d'appello, è rimessa ad un'altra sezione della stessa corte. Infatti a diversi processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità, che debbono reggere tutti i giudizi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. - In tema, cfr. sentenza n. 31/1998 e ordinanze n. 326/1999 e n. 465/2000, nonché sentenza n. 387/1999, sentenza n. 326/1997 e sentenza n. 51/1998 (tutte citate).

Massima n. 26821

È inammissibile, in quanto priva del requisito della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, nella parte in cui il collegio chiamato a decidere sulla ricusazione di un magistrato, decide con ordinanza non impugnabile. Infatti la soluzione del dubbio avanzato non è in alcun modo necessaria ai fini del giudizio 'a quo', ma assumerebbe rilevanza solo nell'eventuale giudizio di impugnazione che venisse promosso. - Cfr. citate sentenza n. 336/1995 e ordinanze n. 13/1990 e n. 337/1994.

Massima n. 26822

È costituzionalmente illegittimo l'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria. Infatti il rigido automatismo sanzionatorio non derogabile, in base all'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, nemmeno nell'ipotesi in cui la ragione della inammissibilità o della infondatezza della ricusazione non fosse percepibile dal ricusante all'atto della presentazione del ricorso, comporta una irragionevole compressione del diritto alla tutela giudiziaria, in contrasto con il principio di eguaglianza. - Cfr. citata sentenza n. 186/2000, che applica la stessa 'ratio decidendi'. - In tema di sanzioni pecuniarie cfr. citata sentenza n. 69/1964.

Massima n. 26823

È inammissibile, per carenza di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 104 della Costituzione, e all'art. 6, primo comma, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il giudizio incidentale sulla ricusazione di un giudice della sezione civile della corte d'appello venga devoluto alla cognizione di un giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di corte d'appello, determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale, allorquando nella sede del distretto non vi sia altra "sezione diversa" da quella cui appartiene il magistrato ricusato. Infatti la questione - che concerne, per espressa ammissione del rimettente, una norma non applicabile nel giudizio sulla ricusazione - è stata sollevata nel presupposto implicito, non verificatosi, che fosse accolta la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 53 e 54 del codice di procedura civile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziché prevedere che "può condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo comma, del codice di procedura civile (giudice competente), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

c) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 519 del 2001);

d) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 111 della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000);

e) Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura civile (Foro per le cause in cui sono parti magistrati), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 104 della Costituzione e all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Corte di appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 793 del 2000).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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