Corte costituzionale

Sentenza n. 523/2002

Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 523

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
523/2002
Data di deposito
6 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:523

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27458

La mancata applicabilità alla trascrizione della domanda giudiziale – in ipotesi configurabile come misura cautelare – della disciplina del procedimento cautelare uniforme, di cui agli articoli 669 e seguenti del codice di procedura civile, anche quando la domanda trascritta appaia infondata, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La particolare funzione della trascrizione della domanda giudiziale – che ha natura sostanziale e non mira a tutelare la parte di un giudizio di merito – non è, infatti, riconducibile alla tutela cautelare di cui agli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. L'estensione all'istituto della trascrizione delle domande giudiziali della disciplina del procedimento cautelare uniforme, per come strutturato, potrebbe, peraltro, avvenire unicamente mediante un intervento legislativo opportunamente modulato e non certo attraverso una pronuncia additiva della Corte. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, nella parte in cui dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

Massima n. 27459

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbero di ottenere, ex art. 700 del codice di procedura civile, in pendenza del giudizio di merito, un provvedimento di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale che appaia infondata. Non è, infatti, dalla norma impugnata che, sia pure ipoteticamente, può derivare la lesione dei parametri invocati, risultando essa – quanto alla disciplina soltanto delle modalità della cancellazione della trascrizione – pienamente consequenziale alla scelta legislativa di fondo espressa dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile, secondo cui talune domande giudiziali devono essere trascritte ad iniziativa della parte attrice senza alcuna delibazione, anche cautelare, circa la loro fondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2668 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Verona, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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