Corte costituzionale
Sentenza n. 505/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 505
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 505/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:505
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 3, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
- art. 33, comma 4, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
Parametri
- art. 120, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 27447
E' inammissibile l'intervento di chi non è stato parte del giudizio 'a quo', a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto nei quali la questione non sia stata rimessa alla Corte costituzionale.
Massima n. 27448
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente. Infatti l'art. 120 della Costituzione - sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - pone alle regioni un divieto assoluto (correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità) di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose. - In tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, v. in relazione ai rifiuti speciali pericolosi citata sentenza n. 281/2000, ai rifiuti speciali non pericolosi citata sentenza n. 335/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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