Corte costituzionale

Sentenza n. 505/2002

Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 505

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
505/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:505

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 3, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000
  • art. 33, comma 4, legge della Regione Veneto n. 3 del 21 gennaio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 27447

E' inammissibile l'intervento di chi non è stato parte del giudizio 'a quo', a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto nei quali la questione non sia stata rimessa alla Corte costituzionale.

Massima n. 27448

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente. Infatti l'art. 120 della Costituzione - sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - pone alle regioni un divieto assoluto (correlato ai beni in quanto tali e non soltanto ad una loro quantità) di adottare provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose. - In tema di limiti imposti dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, v. in relazione ai rifiuti speciali pericolosi citata sentenza n. 281/2000, ai rifiuti speciali non pericolosi citata sentenza n. 335/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge della Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 (Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti), nella parte in cui dispone che i rifiuti speciali di provenienza extraregionale possono essere conferiti in discariche ubicate nel Veneto e già in servizio all'entrata in vigore della legge regionale, solo entro il limite del quindici per cento della loro capacità ricettiva residua a quella data esistente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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