Corte costituzionale

Sentenza n. 495/2002

Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 495

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
495/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:495

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27425

La norma censurata, come modificata dall'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome, senza più alcun riferimento alla data presunta del parto, sicché essa può e deve essere interpretata nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità, anche nell'ipotesi di parto prematuro, spetta in ogni caso per la durata complessiva di cinque mesi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui limiterebbe la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consentirebbe loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto. - Analoga questione di legittimità costituzionale, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, è stata decisa con la sentenza, citata, n. 197/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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