Corte costituzionale
Sentenza n. 495/2002
Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 495
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 495/2002
- Data di deposito
- 28 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:495
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 546 del 29 dicembre 1987
- art. 11, legge n. 53 del 8 marzo 2000
- art. 68, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27425
La norma censurata, come modificata dall'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome, senza più alcun riferimento alla data presunta del parto, sicché essa può e deve essere interpretata nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità, anche nell'ipotesi di parto prematuro, spetta in ogni caso per la durata complessiva di cinque mesi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui limiterebbe la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consentirebbe loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto. - Analoga questione di legittimità costituzionale, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, è stata decisa con la sentenza, citata, n. 197/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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