Corte costituzionale

Sentenza n. 457/2002

Corte cost., sent. 19 novembre 2002, n. 457

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
457/2002
Data di deposito
19 novembre 2002
Data di decisione
4 novembre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:457

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946

Parametri

Massime

Massima n. 27373

Le attuali caratteristiche, non giurisdizionali, del procedimento per trasferimento d'ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale (ex art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511) - procedimento nel quale non è un illecito compiuto dal magistrato che viene in rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio ove egli esercita le sue funzioni - portano ad escludere che sia costituzionalmente imposto in tale sede il diritto del magistrato interessato ad essere assistito da un avvocato del libero Foro, diritto, invece, previsto per il procedimento disciplinare, in quanto procedimento configurato secondo paradigmi giurisdizionali. Deve perciò ritenersi che, nei procedimenti amministrativi che possono approdare al trasferimento d'ufficio, sia sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa audizione del soggetto interessato, così come la previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato appare idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, primo comma, Cost.; la pienezza della tutela giurisdizionale restando, comunque, assicurata nella fase di giudizio vera e propria, che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità del predetto art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 107 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 del r.d.lgs. n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare poteva farsi assistere da un avvocato, sentenza richiamata n. 497/2000. - Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati, come rimedio nei confronti delle possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura, sentenza citata n. 44/1968. - Sulla correzione di errore materiale nel considerato in diritto (punto 2) di questa sentenza, v. ordinanza n. 528/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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