Corte costituzionale
Sentenza n. 457/2002
Corte cost., sent. 19 novembre 2002, n. 457
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 457/2002
- Data di deposito
- 19 novembre 2002
- Data di decisione
- 4 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:457
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, regio decreto legislativo n. 511 del 31 maggio 1946
Parametri
Massime
Massima n. 27373
Le attuali caratteristiche, non giurisdizionali, del procedimento per trasferimento d'ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale (ex art. 2 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511) - procedimento nel quale non è un illecito compiuto dal magistrato che viene in rilievo, ma una situazione obiettiva che si determina nell'ufficio ove egli esercita le sue funzioni - portano ad escludere che sia costituzionalmente imposto in tale sede il diritto del magistrato interessato ad essere assistito da un avvocato del libero Foro, diritto, invece, previsto per il procedimento disciplinare, in quanto procedimento configurato secondo paradigmi giurisdizionali. Deve perciò ritenersi che, nei procedimenti amministrativi che possono approdare al trasferimento d'ufficio, sia sufficiente la regola del contraddittorio, nella sua accezione di previa audizione del soggetto interessato, così come la previsione di una difesa personale o a mezzo di altro magistrato appare idonea ad assicurare il nucleo minimo di difesa richiesto dall'art. 107, primo comma, Cost.; la pienezza della tutela giurisdizionale restando, comunque, assicurata nella fase di giudizio vera e propria, che può seguire al procedimento amministrativo in virtù dell'esercizio del diritto di impugnazione spettante al magistrato. Non è, pertanto, fondata la questione di costituzionalità del predetto art. 2 del r.d.lgs. n. 511 del 31 maggio 1946, in riferimento agli artt. 3, 24, 104 e 107 della Costituzione. - Sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34 del r.d.lgs. n. 511, nella parte in cui escludeva che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare poteva farsi assistere da un avvocato, sentenza richiamata n. 497/2000. - Sulla tutela giurisdizionale dei magistrati, come rimedio nei confronti delle possibili violazioni di legge da parte del Consiglio superiore della magistratura, sentenza citata n. 44/1968. - Sulla correzione di errore materiale nel considerato in diritto (punto 2) di questa sentenza, v. ordinanza n. 528/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 104 e 107 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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