Corte costituzionale

Sentenza n. 433/2002

Corte cost., sent. 31 ottobre 2002, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
433/2002
Data di deposito
31 ottobre 2002
Data di decisione
21 ottobre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, numero 3 (modificato), legge n. 89 del 16 febbraio 1913
  • art. 1, legge n. 328 del 26 luglio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 27310

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai - conseguente all'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. Infatti la disposizione - che invece impone obbligatoriamente la misura cautelare sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato - contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sotto il duplice e concorrente profilo dell'ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell'iscrizione fino al definitivo giudicato sull'accusa penale. - In tema di misure cautelari, v. citate sentenze n. 145/2002, n. 206/1999 e n. 454/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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