Corte costituzionale
Sentenza n. 433/2002
Corte cost., sent. 31 ottobre 2002, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 433/2002
- Data di deposito
- 31 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 1, numero 3 (modificato), legge n. 89 del 16 febbraio 1913
- art. 1, legge n. 328 del 26 luglio 1995
Parametri
Massime
Massima n. 27310
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai - conseguente all'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi - sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie. Infatti la disposizione - che invece impone obbligatoriamente la misura cautelare sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato - contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, sotto il duplice e concorrente profilo dell'ampiezza ed eterogeneità dei reati presupposto della misura cautelare e della durata indeterminata della sospensione dell'iscrizione fino al definitivo giudicato sull'accusa penale. - In tema di misure cautelari, v. citate sentenze n. 145/2002, n. 206/1999 e n. 454/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, numero 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dall'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328 (Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile), nella parte in cui non prevede che il provvedimento di sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sia adottato dall'Amministrazione previa valutazione delle concrete esigenze cautelari ricorrenti nella specie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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