Corte costituzionale

Sentenza n. 429/2002

Corte cost., sent. 29 ottobre 2002, n. 429

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
429/2002
Data di deposito
29 ottobre 2002
Data di decisione
21 ottobre 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:429

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 19 del 25 luglio 2001
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 26, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27309

Lo scioglimento, ad opera del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e la nomina dei relativi commissari straordinari non è configurabile come intervento estraneo alle competenze regionali o recante 'vulnus' all'autonomia delle amministrazioni locali, né come previsione lesiva del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, del canone della ragionevolezza o del sindacato giurisdizionale, in quanto si tratta di misure di efficienza gestionale preordinate alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal nuovo disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione. - In tema di scrutinio stretto di non arbitrarietà e di non ragionevolezza quando la questione di costituzionalità concerne una legge-provvedimento, v. citata sentenza n. 211/1998. - Con specifico riferimento alla censura riferita all'art. 24 Cost., v. citata sentenza n. 225/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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