Corte costituzionale
Sentenza n. 429/2002
Corte cost., sent. 29 ottobre 2002, n. 429
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 429/2002
- Data di deposito
- 29 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:429
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 19 del 25 luglio 2001
- decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 26, decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27309
Lo scioglimento, ad opera del Presidente della Giunta regionale, degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e la nomina dei relativi commissari straordinari non è configurabile come intervento estraneo alle competenze regionali o recante 'vulnus' all'autonomia delle amministrazioni locali, né come previsione lesiva del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, del canone della ragionevolezza o del sindacato giurisdizionale, in quanto si tratta di misure di efficienza gestionale preordinate alla migliore attuazione degli obiettivi fissati alle regioni dal nuovo disegno organizzativo delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione. - In tema di scrutinio stretto di non arbitrarietà e di non ragionevolezza quando la questione di costituzionalità concerne una legge-provvedimento, v. citata sentenza n. 211/1998. - Con specifico riferimento alla censura riferita all'art. 24 Cost., v. citata sentenza n. 225/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 25 luglio 2001, n. 19 (Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - art. 26), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, 121, terzo comma, e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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