Corte costituzionale
Sentenza n. 374/2002
Corte cost., sent. 23 luglio 2002, n. 374
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 374/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:374
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
- art. 3, comma 6, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- legge n. 863 del 19 dicembre 1984
- art. 68, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
- legge n. 25 del 19 gennaio 1955
- decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988
- art. 8, comma 2, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
- legge n. 291 del 26 luglio 1988
- art. 8, comma 1, legge n. 407 del 29 dicembre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27247
E' ragionevole la norma che, risolvendo un'annosa questione, ha chiarito che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (sicché i datori di lavoro non possono cumulare l'anzidetto beneficio con quello della ridotta misura contributiva), così ponendo fine ad incertezze interpretative, causa di notevole contenzioso e incidenza negativa sulla spesa previdenziale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione. - Il divieto di retroattività della legge non è stato elevato a rango costituzionale, salvo che per la materia penale, quindi il legislatore ben può emanare norme con efficacia retroattiva - interpretative o innovative che siano - purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza. In tema, v. citate sentenze n. 229/1999 e n. 525/2000. - Sulla ininfluenza delle circostanze di mero fatto, collegate al fluire del tempo e al comportamento individuale, rispetto al principio di uguaglianza, v. citate sentenze n. 6/1994 e n. 311/1995. - In tema di interventi legislativi retroattivi ed esercizio della funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 432/1997 e n. 229/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), sollevata dal Tribunale di Trieste e dal Tribunale di Torino, rispettivamente con le ordinanze iscritte al n. 642 ed al n. 643 del registro ordinanze del 2001, in riferimento agli articoli 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, e dal Tribunale di Gorizia, dal Tribunale di Torino e dalla Corte di cassazione, rispettivamente con le ordinanze iscritte al n. 658, al n. 665 ed al n. 945 del registro ordinanze del 2001, in riferimento al solo articolo 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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